
Scommesse: da Pm atti a Figc, i possibili sviluppi

Di Cintio: "collettori" non è reato sportivo ma c'è lealtà
Su cosa puntavano i loro soldi i calciatori inclusi nell'indagine della procura di Milano su scommesse illegali, e sui quali la giustizia sportiva non ha ancora emesso un giudizio? E' questa la discriminante su eventuali nuovi sviluppi per il mondo del calcio, dopo la notizia che un gruppo numeroso - oltre a Fagioli, Tonali e Zaniolo - di giocatori è indagato dalla giustizia ordinaria. I pm milanesi hanno infatti disposto l'invio degli atti alla procura della Federcalcio. Il capo di quell'ufficio, Giuseppe Chinè, e i suoi collaboratori attendono le carte per valutarle. Con dei punti fermi: Fagioli e Tonali hanno già patteggiato per le loro scommesse sul calcio, il ruolo di 'collettori' di scommesse non è un profilo di illecito sportivo, ma - come spiega l'avvocato Cesare Di Cintio, socio fondatore di DCF Sport - c'è l'omessa denuncia in caso si trattasse di scommesse non consentite, ovvero sul calcio; e nel caso peggiore potrebbe incidere l'art.4, quello che regola la lealtà sportiva dei tesserati. Quanto a Ricci, Paredes, Perin e gli altri nomi nuovi, puntare su siti illegali al video poker è sportivamente irrilevante, eventuali scommesse sul calcio invece peserebbero anche per la giustizia Figc. "Se per i calciatori già giudicati i fatti oggetto di indagine fossero gli stessi, potrebbe essere rilevato un 'ne bis in idem'; nel caso in cui, invece si trattasse di eventi diversi, questi potranno essere oggetto di una nuova valutazione da parte della procura", spiega in prima battuta Di Cintio. "A livello penale la condotta ha rilevanza ai sensi dell'art.4 comma 3 della legge 401/1989 - spiega il legale - che disciplina la partecipazione a giochi su piattaforme non autorizzate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che prevede come sanzione l'arresto fino a tre mesi, convertibile in sanzione pecuniaria, e un'ammenda fino a 500 euro. In termini di giustizia sportiva, c'è l'art.24 del Codice di giustizia sportiva Figc che prevede che ai calciatori è fatto divieto di scommettere, direttamente o indirettamente, su incontri ufficiali organizzati dalla Figc, Fifa e Uefa, che avvenga presso soggetti autorizzati o meno. La sanzione prevista è la squalifica non inferiore a tre anni e l'ammenda non inferiore a 25.000 euro, sanzioni che potrebbero aumentare in caso di recidiva". L'avvocato specifica poi che "se le scommesse riguardano invece eventi diversi da quelli calcistici suddetti, la condotta non è specificatamente sanzionata dal Codice Figc". In sostanza il poker online non pesa. Il codice di giustizia sportiva, prosegue Di Cintio, "disciplina anche l'ipotesi dell'omessa denuncia da parte di chi era a conoscenza delle scommesse e non ha informato la Procura Federale, ma ad oggi di ciò non sembra ci siano ipotesi". Resta il dubbio su cosa possa essere contestato a Fagioli e Tonali come 'collettori' di scommesse: "Prima di esprimere una opinione compiuta bisognerebbe conoscere i contorni precisi della vicenda. Sul punto, l'articolo 4 del Codice Figc - conclude il legale - potrebbe costituire il presupposto normativo attraverso cui la Procura Federale potrebbe valutare, in via preliminare, anche queste condotte per approfondirne poi l'eventuale rilevanza disciplinare in un secondo momento".
N.Lucas--PS